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Bonus ristrutturazione alberghi prorogato al 2021

Il credito d’imposta al 65% per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere è stato prorogato fino al 2021.
Quest’agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie degli alberghi è una delle misure di sostegno al turismo, particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria, previste dal decreto agosto.

L’articolo 79 del D.L. 104/2020 conferma infatti che per il 2020 e 2021 il bonus alberghi resti al 65% (originariamente al 30% in base all’articolo 10 del decreto 83/2014, poi alzato al 65% negli ultimi anni), utilizzabile in compensazione e (altra importante novità inserita dal decreto agosto), in un’unica soluzione, senza applicare la consueta ripartizione in diverse quote annuali, con tetto di spesa fino a 200mila Euro.
La validità è stata estesa anche ad agriturismi e stabilimenti termali, nonché strutture ricettive all’aria aperta, come campeggi e villaggi turistici.

Bonus ristrutturazione alberghi: le spese agevolabili

L’accesso al tax credit è previsto per interventi di ristrutturazione edilizia, che includono manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica e lavori antisismici.
Le spese oggetto di agevolazione possono essere legate in particolare all’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per il condizionamento estivo e alla coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica. È possibile anche installare pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, realizzare impianti per la riduzione del consumo energetico ed impianti di riscaldamento ad alta efficienza, oltre che installare illuminazioni a led ed altre tipologie di attrezzature in classe energetica A+.
Nel caso di ristrutturazione edilizia, si applica il beneficio fiscale anche per l’acquisto di mobili per l’albergo (arredamento camere, reception, hall, ecc.) e complementi d’arredo.
Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Le risorse stanziate a copertura del bonus per la riqualificazione ammontano a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021: cifra da tenere bene a mente, considerando che la procedura di richiesta consiste solitamente in un click day. Se da un lato c’è infatti la possibilità di inviare l’istanza per il beneficio fiscale, dall’altro solo i più veloci avranno la garanzia di usufruirne.

Quali sono le strutture interessate?

Le imprese interessate dal credito d’imposta sono quelle esistenti al 1° gennaio 2012 che effettuano interventi di ristrutturazione sulla struttura alberghiera.
Con questo termine si intende una struttura aperta al pubblico, composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Sono strutture alberghiere:

  • gli alberghi,
  • i villaggi-albergo,
  • le residenze turistico-alberghiere,
  • gli alberghi diffusi,
  • le strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali.

Come e quando richiedere il rimborso

La domanda per il bonus ristrutturazione alberghi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e deve contenere le seguenti informazioni:

  • il tipo di interventi, il costo dei singoli interventi ed il costo complessivo,
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute,
  • il credito d’imposta spettante,
  • gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti.

Contestualmente alla domanda, le imprese devono anche presentare al Mibact, pena l’inammissibilità:

  • la dichiarazione dell’imprenditore che elenchi i lavori effettuati,
  • l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle relative spese,
  • la dichiarazione relativa ad altri aiuti eventualmente fruiti,
  • titoli abilitativi acquisiti.

La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata o altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Se la documentazione contiene elementi non veritieri o è incompleta, il diritto al credito d’imposta viene revocato. Lo stesso accade in caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti.

Come utilizzare il bonus

Una volta riconosciuto potrà essere fruito solo in compensazione nel modello F24, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi.

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